Direttiva Emissioni Acustiche 2000/14/CE
La Direttiva Emissioni Acustiche dell’8 Maggio 2000, è stata recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo del 4 settembre 2002, n. 262.
Essa ha come obiettivo cardine la riduzione del rumore emesso dalle attrezzature utilizzate all’aperto e si applica a diverse tipologie di macchine ed attrezzature definite nell’Allegato I e così suddivise:
- Macchine per le quali è stabilito un valore limite del livello di potenza sonora emesso (art. 12): il Fabbricante deve rivolgersi ad un Organismo Notificato richiedendo la Certificazione CE della macchina.
In tal caso, Vericert, in qualità di Organismo Notificato, rilascerà una delle seguenti certificazioni: -
- Certificato CE secondo l’Allegato VI – Controllo interno di produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici
- Certificato CE secondo l’Allegato VII – Verifica esemplare unico
- Certificato CE secondo l’Allegato VIII – Garanzia di Qualità Totale
- Macchine e attrezzature per le quali la Direttiva non fissa un valore limite di potenza sonora emessa (art.13). In questo caso, è il Fabbricante stesso che ne assicura la conformità per mezzo di una procedura di controllo interno della produzione ma può rivolgersi volontariamente ad un Organismo Notificato richiedendo un’attività di verifica volontaria della conformità del proprio prodotto alla legislazione vigente.
ART 12
Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
3 – montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
8 – mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)
9 – motocompressori (< 350 kW)
10 – martelli demolitori tenuti a mano
12 – argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
16 – apripista (< 500 kW)
18 – dumper (< 500 kW)
20 – escavatori idraulici o a funi (< 500kW)
21 – terne (< 500 kW)
23 – motolivellatrici (< 500 kW)
29 – centraline idrauliche
31 – compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)
32 – tosaerba (escluse le macchine ad uso agricolo e forestale e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)
33 – tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici
36 – carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all’allegato In. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)
37 – pale caricatrici (< 500 kW)
38 – gru mobili
40 – motozappe (< 3 kW)
41 – vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)
45 – gruppi elettrogeni (< 400 kW)
53 – gru a torre
57 – gruppi elettrogeni di saldatura
ART 13
Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
24 – piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna
2 – decespugliatori
3 – montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico)
4 – seghe a nastro per cantieri
5 – seghe circolari per cantieri
6 – motoseghe a catena portatili
7 – veicoli combinati di spurgo
8 – mezzi di compattazione (mezzi costipanti ad azione d’urto)
11 – betoniere
12 – argani per cantieri (con motore elettrico)
13 – pompe per cemento ed intonacatrici
14 – trasportatori a nastro
15 – impianti frigoriferi montati su veicolo
17 – perforatrici
19 – attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili
22 – campane per la raccolta del vetro
24 – tagliaerba/tagliabordi
25 – tagliasiepi
26 – spurgatubi ad alta pressione
27 – idropulitrici
28 – martelli demolitori idraulici
30 – tagliasfalto
34 – soffiatori di fogliame
35 – aspiratori di fogliame
36 – carrelli elevatori, con motore a combustione interna con carico a sbalzo (solo «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all’allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)
39 – contenitori mobili di rifiuti
41 – vibrofinitrici (munite di rasiera ad alta compattazione)
42 – attrezzature di palificazione
43 – posatubi
44 – gatti delle nevi
45 – gruppi elettrogeni (≥ 400 kW)
46 – autospazzatrici
47 – veicoli per la raccolta dei rifiuti
48 – frese da asfalto
49 – scarificatori
50 – trituratrici e cippatrici
51 – frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori)
52 – veicoli per l’aspirazione di reflui
54 – scavatrincee
55 – autobetoniere
56 – motopompe (escluse quelle sommerse)
DOCUMENTI UTILI
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