La Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è entrata ufficialmente in vigore il 19 Luglio 2016 sostituendo in via definitiva la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Maggio1997.
La presente direttiva si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non presentano rischi significativi connessi alla pressione e la loro libera circolazione nell’Unione non dovrebbe quindi essere ostacolata.
All’atto dell’immissione sul mercato, i costruttori garantiscono che si siano adottate tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi soddisfano i requisiti della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
In quest’ottica, Vericert, in quanto organismo di certificazione di terza parte, si occupa di certificazioni CE di attrezzature a pressione di cui all’Art.1, mediante le seguenti procedure di valutazione di Conformità di cui all’Allegato III:
- Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali MODULO A2
- Esame UE del tipo - Tipo di produzione - MODULO B
- Esame UE del tipo - Tipo di progetto - MODULO B
- Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali - MODULO C2
- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione - MODULO D
- Garanzia qualità del processo di produzione - MODULO D1
- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione - MODULO E
- Garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite - MODULO E1
- Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione - MODULO F
- Conformità basata sulla verifica dell’unità - MODULO G
- Conformità basata sulla garanzia totale di qualità - MODULO H
- Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione - MODULO H1
Articolo 1 - Ambito di applicazione
- La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
- le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
- le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
- i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2);
- le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
- direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
- regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
- le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
- direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
- direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
- direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
- direttiva 93/42/CEE del Consiglio (6);
- direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
- direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
- le attrezzature di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE;
- le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
- le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;
- le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
- i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
- le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
- gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi;
- gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
- gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
- navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
- le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
- i silenziatori di scarico e di immissione;
- le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
- i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
- le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile;
- i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.