Direttiva Emissioni Acustiche 2000/14/CE

Certificazioni di prodotto
La Direttiva Emissioni Acustiche dell’8 Maggio 2000, è stata recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo del 4 settembre 2002, n. 262.
Essa ha come obiettivo cardine la riduzione del rumore emesso dalle attrezzature utilizzate all'aperto e si applica a diverse tipologie di macchine ed attrezzature definite nell’Allegato I e così suddivise:
  1. macchine per le quali è stabilito un valore limite del livello di potenza sonora emesso (art. 12). In questo caso, il fabbricante ha l’obbligo di rivolgersi ad un Organismo Notificato richiedendo la Certificazione CE della macchina. In tal caso, Vericert, in quanto Organismo di Certificazione autorizzato, rilascerà una delle seguenti certificazioni:
    • Certificazione CE secondo l’Allegato VI - Controllo interno di produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici
    • Certificazione CE secondo l’Allegato VII - Verifica esemplare unico
    • Certificazione CE secondo l’Allegato VIII - Garanzia di Qualità Totale

    Art.12 - Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
    • montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
    • mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)
    • motocompressori (< 350 kW)
    • martelli demolitori tenuti a mano
    • argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
    • apripista (< 500 kW)
    • dumper (< 500 kW)
    • escavatori idraulici o a funi (< 500kW)
    • terne (< 500 kW)
    • motolivellatrici (< 500 kW)
    • centraline idrauliche
    • compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)
    • tosaerba (escluse le macchine ad uso agricolo e forestale e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)
    • tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici
    • carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all’allegato In. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)
    • pale caricatrici (< 500 kW)
    • gru mobili
    • motozappe (< 3 kW)
    • vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)
    • gruppi elettrogeni (< 400 kW)
    • gru a torre
    • gruppi elettrogeni di saldatura
  2. macchine e attrezzature per le quali la Direttiva non fissa un valore limite di potenza sonora emessa. In questo caso, è il fabbricante stesso che ne assicura la conformità per mezzo di una procedura di controllo interno della produzione (art.13) anche affidandosi ad un Organismo Notificato. In questo caso, il fabbricante può rivolgersi volontariamente ad un Organismo Notificato richiedendo l’Attestazione di Conformità del suo prodotto.

    Art.13 - Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
    • piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna
    • decespugliatori
    • montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico)
    • seghe a nastro per cantieri
    • seghe circolari per cantieri
    • motoseghe a catena portatili
    • veicoli combinati di spurgo
    • mezzi di compattazione (mezzi costipanti ad azione d’urto) betoniere
    • argani per cantieri (con motore elettrico)
    • pompe per cemento ed intonacatrici
    • trasportatori a nastro
    • impianti frigoriferi montati su veicolo
    • perforatrici
    • attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili campane per la raccolta del vetro
    • tagliaerba/tagliabordi
    • tagliasiepi
    • spurgatubi ad alta pressione
    • idropulitrici
    • martelli demolitori idraulici
    • tagliasfalto
    • soffiatori di fogliame
    • aspiratori di fogliame
    • carrelli elevatori, con motore a combustione interna con carico a sbalzo (solo «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all’allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)
    • contenitori mobili di rifiuti
    • vibrofinitrici (munite di rasiera ad alta compattazione) attrezzature di palificazione
    • posatubi
    • gatti delle nevi
    • gruppi elettrogeni ≥ 400 kW)
    • autospazzatrici
    • veicoli per la raccolta dei rifiuti
    • frese da asfalto
    • scarificatori
    • trituratrici e cippatrici
    • frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori) veicoli per l’aspirazione di reflui
    • scavatrincee
    • autobetoniere
    • motopompe (escluse quelle sommerse)